11.34.
(nuova formulazione)
approvato
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
1. Per l'anno 2020 l'INAIL eroga al malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale, la prestazione assistenziale, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato per gli eventi accertati a decorrere dal 2015.
2. La prestazione assistenziale è riconosciuta in caso di decesso in favore degli eredi dei malati di cui al comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda, da produrre all'INAIL, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora il decesso intervenga dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione la domanda deve essere presentata dagli eredi, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data del decesso stesso.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il periodo 2015-2019, della prestazione assistenziale una tantum di cui ai decreti interministeriali 4 settembre 2015 e 24 aprile 2018, possono chiedere, su domanda da presentare all'Inail, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'integrazione della prestazione fino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. In caso di decesso prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, gli eredi possono chiedere l'integrazione, con le stesse modalità e termini di cui al primo periodo.
4. L'Inail provvede ad erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 nel limite delle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come individuate dal decreto interministeriale 4 settembre 2015.
5. Alla compensazione dei maggiori oneri in termini di indebitamento e fabbisogno derivati dall'applicazione dei commi da 1 a 3 valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6 comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.