stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.34.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
11.34.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 1, comma 116, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «per gli anni 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020». All'articolo 1, comma 292, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «nel corso dell'anno 2015 e dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» e le parole: «entro il 31 marzo 2017» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio 2020».

  5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 5-bis, le relative prestazioni assistenziali sono riconosciute, su domanda dell'interessato o degli eredi, per un importo fisso pari a 12.000 euro, da corrispondersi in un'unica soluzione.