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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.24.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
11.24.
inammissibile

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 1, comma 179, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che non percepiscano nessun ammortizzatore sociale e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni».

  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis pari a 23,6 milioni di euro per l'anno 2020, 22,7 milioni di euro per l'anno 2021, 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, 12,4 milioni di euro per l'anno 2023, 6,2 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede quanto a 23,6 milioni di euro per l'anno 2020 e 22,7 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF), di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dalle economie di spesa ai sensi di quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e come incrementato dall'articolo 43, comma 3, del presente decreto, e quanto a 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, 12,4 milioni di euro per l'anno 2023, 6,2 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.