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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.21.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
11.21.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, nel limite di 11,6 milioni di euro a valere sul Fondo per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per l'anno 2019, le regioni Campania e Veneto possono autorizzare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sino al limite massimo di dodici mesi per le imprese che nel 2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte a valere sulle risorse residue degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché sulle risorse residue degli stanziamenti di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.