Al comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: Per l'anno 2019 con le seguenti: Per gli anni 2019 e 2020;
b) dopo le parole: nel limite massimo di spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2019 aggiungere le seguenti: «di 10 milioni di euro per l'anno 2020»;
c) dopo le parole; «con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale autorizzati nell'anno 2019» aggiungere le seguenti: «e nell'anno 2020».
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-ter. All'onere finanziario di cui al comma 3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.