Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma 1 e stante il ruolo di ANPAL Servizi S.p.A. come definito dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, al fine di procedere ad assunzioni subordinate a tempo indeterminato e di realizzare quanto disposto dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 3 settembre 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, sono destinate ad ANPAL Servizi S.p.a. ulteriori risorse pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, quali ulteriori spese per il personale. Ai relativi oneri aggiuntivi, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.