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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.13.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
11.13.
inammissibile

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, è sostituito dai seguenti commi:
  «9-bis. Per i lavoratori iscritti al Fondo di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, ai fini del riconoscimento dei trattamenti pensionistici che decorrono dal 1o luglio 2017, la contribuzione versata, fin dalla prima iscrizione, al predetto Fondo di previdenza dà luogo ad una quota di prestazione pensionistica aggiuntiva ai trattamenti a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, ivi compresa la pensione anticipata, indipendentemente, per questo ultimo trattamento, dalla presenza di un requisito minimo contributivo nel Fondo stesso.
   9-ter. Con riferimento ai soggetti di cui al precedente comma, ai fini della determinazione dell'importo della quota aggiuntiva, tutti i contributi versati dai datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo sono valorizzati secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 180.».