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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.1.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
11.1.
inammissibile

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis) al comma 2 dell'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i professionisti non regolamentati in ordini e collegi i parametri sono definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite le associazioni più rappresentative del settore».
  1-ter. Al comma 3 dell'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi professionali, né affidare opere pubbliche nell'ambito delle quali siano previsti incarichi professionali, il cui compenso pattuito non sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, anche tenuto conto dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei parametri indicati dai decreti ministeriali 20 luglio 2012, n. 140, e 10 marzo 2014, n. 55, e successive modificazioni. Eventuali contratti d'opera stipulati in violazione del presente comma sono nulli, nei sensi e nei limiti di cui ai commi precedenti».