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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.09.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
11.09.
inammissibile

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale transhipment)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi»;
   b) al comma 7, dopo le parole: «per l'anno 2019» sono aggiunte le seguenti: «, 11,2 milioni di euro per l'anno 2020».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.