Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono prorogate nel 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi e si riferiscono, nei limiti della parte non utilizzata, anche alle risorse finanziarie ripartite tra le regioni con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2019, n. 16.