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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.020.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
11.020.
inammissibile

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di accesso al pensionamento per i lavoratori cosiddetti esodati)

  1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, le precedenti norme al riguardo ivi indicate, continuano ad applicare ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti per il pensionamento successivamente alla data del 31 dicembre 2011:
   a) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   b) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   c) ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civili ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato; il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 2021;
   e) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti previdenziali utili al trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro il 31 dicembre 3021.

  2. Per la determinazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei soggetti di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 1o gennaio 2018, gli adeguamenti relativi agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  3. Per la determinazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti ed autonome appartenenti alle categorie di cui al comma 1 non trovano applicazione, a partire dal 1o gennaio 2018, gli incrementi dei requisiti anagrafici previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori sopra riportata le specifiche procedure, previste per i precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 6, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.
  5. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 4 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
  6. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 7.000 soggetti e nel limite massimo di 124,3 milioni di euro per l'anno 2020, 179,7 milioni di euro per l'anno 2021, 195,3 milioni di euro per l'anno 2022, 138,6 milioni di euro per l'anno 2023,71 milioni di euro per l'anno 2024, 34,7 milioni di euro per l'anno 2025, 21,3 milioni di euro per l'anno 2026, 10,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, cui si provvede, quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 179,7 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (FOSF) di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dalle economie di spesa ai sensi di quanto previsto dal comma 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e come incrementato dall'articolo 43, comma 3, del presente decreto, e quanto a 195,8 milioni di euro per l'anno 2022, 138,6 milioni di euro per l'anno 2023, 71 milioni di euro per l'anno 2024, 34,7 milioni di euro per l'anno 2025, 21,3 milioni di euro per l'anno 2026, 10,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 16 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2029, a valere sulle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

ident. 11.01.