Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifiche alla decorrenza e alla disciplina attuativa in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti)
1. All'articolo 17-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 5, alinea, dopo le parole: «comma 2» è aggiunta la seguente: «uno».
2. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020».