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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.012.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
11.012.
inammissibile

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Rendita Poligrafici)

  1. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico di cui l'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, con decorrenza entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato. Ai fini della determinazione del diritto del trattamento pensionistico di cui l'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 emessi entro il 31 dicembre 2018, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8,2 milioni di euro per il 2020, 1,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, 1,8 milioni di euro per il 2025, 1,8 milioni di euro per il 2026, 1,7 milioni di euro per il 2027, 1,5 milioni di euro per il 2028, 1,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.