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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.94.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
10.94.
inammissibile

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Il controllo della fauna selvatica può essere effettuato, in via straordinaria, anche sull'intero territorio nazionale ivi comprese le aree protette, le zone nelle quali è vietata l'attività venatoria e le aree urbane».

  4-ter. Il controllo di cui al comma 4-bis è autorizzato dalle regioni, dalle province autonome o dagli enti gestori delle aree protette ed è volto a realizzare almeno una delle seguenti finalità: tutela della salute e della sicurezza pubblica; prevenzione o contenimento dei danni alle attività agricole; contenimento degli squilibri ambientali con ripristino della densità della fauna compatibile con l'ambiente stesso e con le attività antropiche, quali quelle agricole.