Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per le finalità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, così come modificato dal comma 499, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, e 100 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 14, articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.