Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I piani di abbattimento selettivi distinti per sesso, classi ed età possono essere realizzati anche al di fuori dei periodi, degli orari, dell'arco temporale e del numero di giornate fruibili previsti dalla regolamentazione sull'esercizio dell'attività venatoria.».