stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.64.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
10.64.
inammissibile

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese del settore corilicolo colpite da calamità naturale o da eventi climatici avversi nel corso dell'anno 2019, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 15 del medesimo decreto è incrementata, per l'anno 2020, di 20 milioni di euro.

  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.