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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.56.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
10.56.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le procedure, le modalità e le tariffe stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, sono prorogati fino al 2022, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti di costo previsti dal comma 955 del citato articolo 1, per gli impianti la cui alimentazione derivi prevalentemente dal ciclo produttivo delle imprese agricole realizzatrici nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ovvero da imprese agricole associate o consorziate, anche attraverso apposito contratto, con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto. I relativi bandi sono pubblicati entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno.