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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.42.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
10.42.
inammissibile

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al comma 503 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «A decorrere dall'anno 2020 l'esonero di cui al periodo precedente è riconosciuto, con le medesime modalità, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si siano iscritti alla previdenza agricola nel periodo tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019».

  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.