stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.4.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
10.4.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) primo periodo, aggiungere le seguenti parole: e le parole: «36 per cento» sono sostituite dalle parole: «50 per cento»; le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle parole: «10.000 euro»;
   b) al secondo periodo le parole da: pari a 0,2 milioni di euro fino a: 2030 sono sostituite dalle seguenti: pari a 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 15,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030,.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.