Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge del 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: «mensilmente, per ogni unità produttiva,» sono sostituite dalla seguente: «annualmente»;
b) al comma 3, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2020».