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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.27.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
10.27.
inammissibile

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 dopo le parole: «stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza» sono inserite le seguenti: «, oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,».