Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 dopo le parole: «stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza» sono inserite le seguenti: «, oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,».