Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 83 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
« e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera l'importo di 150.000 euro»;
b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre acquisita nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali. Al relativo adempimento provvede direttamente l'ente concedente.».