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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.22.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
10.22.
inammissibile

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso».