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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.15.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
10.15.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al fine di velocizzare i pagamenti agricoli, sono adottate le seguenti misure:
   a) all'articolo 24 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2018, n. 132, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 1 e comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei e nazionali per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020».
   b) al comma 2-bis dell'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono soppresse le parole: «Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica».