Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentati e forestali è istituito il Fondo nazionale per l'uva da tavola, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori di uva da tavola, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.
3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.