Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Proroga termini per gli incentivi agli interventi di messa in sicurezza sismica dei fabbricati esistenti)
1. All'articolo 16 del decreto-legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche nella legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 1-ter, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025.».