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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.020.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
10.020.
inammissibile

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Tax credit riqualificazione strutture ricettive turistico alberghiere)

  1. Per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2020 e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1o gennaio 2017, è riconosciuto il credito di imposta di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati, ripartito in tre quote annuali di pari importo e secondo le medesime modalità applicative dettate dal citato articolo 10. Il credito di imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma.
  2. Sono comprese tra i beneficiari del credito d'imposta di cui al periodo precedente anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 50 milioni di euro per l'anno 2021, di 41,7 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 16,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.