Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)
1. All'articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «da autorità pubbliche e da organismi di controllo privati», sono sostituite dalle seguenti: «da organismi di controllo. In caso di assenza di detti organismi, la predetta verifica compete al Ministero delle politiche agricole alimentati e forestali»;
b) il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla Norma UNI GEI EN ISO/IEC 17065:2012 o ad ogni modo nella versione più aggiornata. Gli esistenti organismi di controlli aventi natura pubblica devono adeguarsi a tali disposizioni entro la scadenza dell'autorizzazione del Ministero conferita ai sensi del comma 5 del presente articolo,»;
c) al comma 3, le parole: «privati e le autorità pubbliche, di seguito denominati “organismi di controllo”», sono soppresse;
d) al comma 5, lettera c) ed al comma 9 lettera a), le parole: «, se organismo privato», sono soppresse.