Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Semplificazione in materia di vertical farming)
1. All'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, è aggiunto il seguente comma: «2. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura i prodotti di cui al comma 1, il cui intero ciclo produttivo si svolge all'interno di un sito chiuso, in ambiente a clima controllato e con livelli di filtrazione dell'aria adeguati per la limitazione delle particelle aerotrasportate, che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.».
2. All'articolo 8 del decreto ministeriale del 20 giugno 2014, n. 3746, recante «Attuazione dell'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma» la lettera a) è così sostituita: « a) in un punto evidente dell'etichetta, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili:
i. “prodotto lavato e pronto per il consumo”, o
ii. “prodotto lavato e pronto da cuocere”
iii. “prodotto pulito e pronto per il consumo”, o “prodotto pulito e pronto da cuocere”, per i prodotti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77.».