Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Nuove disposizioni in materia di canapa)
1. Alla legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «per il sostegno e la promozione della coltivazione», sono inserite le seguenti: «e della vendita»;
b) all'articolo 1, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) alla coltivazione e alla trasformazione di qualsiasi parte della pianta, compresi i fiori, le foglie, le radici e le resine, nonché alle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile».
c) all'articolo 2: dopo la lettera a) è inserita la seguente:
« a-bis) preparati contenenti cannabidiolo (CBD) o altri cannabinoidi non psicoattivi»;
d) all'articolo 2, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,3 per cento».
2. Nell'elenco delle piante officinali, di cui al decreto legislativo n. 75 del 21 maggio 2018, è inserita la Cannabis sativa in tutte le sue parti e coltivata ai sensi della legge n. 242 del 2016.