Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
1. Alle imprese del settore apistico che ricavano dalla attività apistica oltre il 50 per cento del reddito aziendale, che nell'anno 2019 hanno subito una riduzione del fatturato almeno pari al 30 per cento rispetto al valore mediano corrispondente nel triennio 2016-2018, possono richiedere, per gli anni 2020 e 2021, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.