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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.89.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
1.89.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. L'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è sostituito dal seguente:

Art. 25.

(Disposizioni in materia di personale)
   1. Entro il 30 settembre di ogni anno, per gli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale.
   2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative; tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa Regione, sulla base di un accordo tra le società interessate.
   3. Decorsi ulteriori dodici mesi dalla scadenza di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati.