Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Sono fatti salvi gli accordi e le procedure relative alle progressioni economiche orizzontali, effettuate ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.