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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.85.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
1.85.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. All'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per il triennio 2020-2022 e comunque nel limite di spesa annuo di 5 milioni di euro, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nel medesimo profilo professionale ed in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno, comunque non inferiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 50 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni per la relativa area o categoria.»

  10-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10-bis, valutati in 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.