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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.66.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
1.66.
inammissibile

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. A decorrere dal 2020, ai fini del corretto funzionamento dei servizi essenziali della Federazione Nazionale delle istituzioni Pro ciechi, di cui al regio decreto 23 gennaio 1930, n. 119, il contributo annuo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, previsto a legislazione vigente, pari a complessivi euro 1.382.913,80, è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, limitatamente alle risorse del fondo, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

ident. 1.96.1.108.