Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al comma 3, le parole: «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio biennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.