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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.59.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
1.59.
inammissibile

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 16) dopo la parola: «individualmente» sono aggiunte le seguenti: «nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni a queste accessorie rivolte a operatori economici che agiscono per scopi relativi alla propria attività professionale».

  9-ter. La disposizione di cui al comma 9-bis si applica a partire dalle prestazioni realizzate a decorrere dal 1o marzo 2020.
  9-quater. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 9-bis, valutate in 20 milioni di euro annui, sono destinate all'istituzione di un Fondo per la transizione digitale delle PMI del settore logistica, spedizione, trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri per la definizione e per la misura delle agevolazioni per la transizione digitale, nonché le modalità di richiesta. Si individua in INVITALIA il Soggetto attuatore della misura e del Fondo.