stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.5.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
1.5.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, di superare la grave emergenza di natura prestazionale, nonché la grave contrazione delle dotazioni organiche, che hanno procurato, nel tempo, una, notevole riduzione, sotto la prevista soglia minima, dei livelli essenziali di assistenza, le regioni, comprese quelle sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari ed al commissariamento, sono autorizzate a disporre, previa ricognizione del reale fabbisogno, l'assunzione, a tempo indeterminato, del personale dirigenziale e non, nelle aziende del Servizio sanitario nazionale.

  1-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis, fino al 31 dicembre 2022, le regioni, comprese quelle sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari, dispongono il trattenimento in servizio del personale a tempo determinato, dirigenziale e non, nelle aziende del servizio sanitario nazionale, che, non abbia ancora maturato il requisito dei 36 mesi di servizio, anche non continuativi, utili alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettere a), b), c), e comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. In ogni caso, il trattenimento in servizio del personale a tempo determinato, dirigenziale e non, in servizio nelle aziende del servizio sanitario nazionale, è disposto fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione. Il personale a tempo determinato, dirigenziale e non, e quello titolare di contratto di lavoro flessibile, per il quale è stata disposta la risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è richiamato in servizio, nelle aziende del servizio sanitario nazionale di originaria appartenenza, fino al completamento delle procedure di stabilizzazione del rapporto di lavoro.
  1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo perequativo, di cui all'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.