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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.43.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
1.43.

  Sostituire il comma 8 con i seguenti:
  8. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole: «L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «L'obbligo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 decorre dal 30 giugno 2020».

  8-bis. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i medesimi soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 possono avvalersi di servizi forniti da altri soggetti di cui lo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.