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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.41.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
1.41.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 216 le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023».

  7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis, pari a euro 259.139 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.