Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi».
2. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 138 è abrogato.