Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al primo, secondo, terzo, sesto e settimo periodo, dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «e le unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267,».