Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroga di termini in materia di disponibilità e mobilità segretari comunali)
1. Al fine di sostenere i piccoli comuni per le spese relative ai segretari comunali, il termine per la durata massima del collocamento in disponibilità del segretario comunale non confermato, revocato o comunque privo di incarico, di cui all'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato di due anni, al fine di costituire un nucleo di assistenza per i comuni fino a 3000 abitanti. I segretari comunali impiegati nel nucleo di assistenza ai sensi del primo periodo mantengono la propria posizione giuridica e il corrispondente trattamento economico, a cui provvede il Ministero dell'interno.