stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.013.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
42.013.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Innovazione in materia di Autoconsumo da fonti rinnovabili)

  1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in parziale e anticipata attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili, secondo i criteri, le condizioni e le modalità definiti nei commi successivi del presente articolo.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della Direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22 della Direttiva (UE) 2018/2001, alle condizioni di seguito riportate e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a).
  3. I clienti finali si assodano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni:
   a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 4 non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale;
   b) nel caso di comunità energetiche gli azionisti o i membri sono persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
   c) l'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;
   d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4 lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

  4. Le entità giuridiche costituite ai sensi dei commi 2 e 3, agiscono nel rispetto delle seguenti condizioni:
   a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001;
   b) i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;
   c) l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d), o presso gli edifici di cui alla lettera e);
   d) nel caso di comunità energetiche rinnovabili i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione MT/BT;
   e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi devono trovarsi nello stesso edificio o condominio.

  5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al comma 2:
   a) mantengono i loro diritti di cliente finale, ivi incluso quello di scegliere il proprio venditore, il quale continua a rifornire i predetti clienti sull'intera energia prelevata dalla rete elettrica, ferma restando la compensazione operata dal Gestore dei servizi Energetici, GSE S.p.A., ai sensi del comma 9, lettera e);
   b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
   c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e incasso verso venditori e GSE.

  6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, ivi inclusa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), sono applicati gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
  7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in dette configurazioni accedono al meccanismo di incentivazione tariffario di cui al comma 9. Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al decreto ministeriale 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2019, n. 186, né al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali ai cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
  8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, adotta i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione di quanto previsto dai precedenti commi. La medesima Autorità, inoltre:
   a) adotta i provvedimenti necessari affinché il gestore del sistema di distribuzione e Terna S.p.A. cooperino per consentire, con modalità semplificate, l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alle modalità con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa;
   b) fermo restando quanto previsto ai sensi del comma 6, individua, anche in via forfettaria, il valore di tutte le componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico in situ;
   c) provvede affinché sia istituito un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo; in tale ambito, sviluppa scenari di evoluzione dell'energia soggetta al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attività di monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per tali finalità l'ARERA si può avvalere delle società del gruppo G.S.E., S.p.A.;
   d) individua modalità per favorire la partecipazione diretta dei Comuni e delle Pubbliche Amministrazioni alle comunità energetiche rinnovabili.

  9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di cui al comma 2, prevedendo in particolare che:
   a) la tariffa incentivante è erogata dal GSE in alternativa al meccanismo dello scambio sul posto, ed è volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;
   b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e facilità di accesso e prevede un sistema di reportistica e monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE, con lo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito dei recepimento della direttiva RED2;
   c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6;
   d) il meccanismo è realizzato tenendo prioritariamente conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità anche di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi dello scambio sul posto e di mancato pagamento degli oneri di sistema sull'autoconsumo fisico in situ, cui gli impianti avrebbero potuto accedere in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo;
   e) è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), ivi inclusa la quota di energia condivisa, e dalla remunerazione incentivante di cui al presente comma.

ident. 42.018.42.022.