Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020 ogni maggior introito fiscale derivante dell'incremento del costo dei carburanti da autotrazione rispetto al valore medio degli ultimi 24 mesi, è reimpiegato per la riduzione dell'ammontare del valore complessivo delle accise sui medesimi carburanti.
Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante utilizzo delle somme residue del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.