Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:
Art. 8-bis.
(Deducibilità del contributo di cui all'articolo 334 del Codice delle assicurazioni private)
1. Il comma 76 dell'articolo 4 della legge n. 92 del 2012, è sostituito dal seguente:
«76. Il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, applicato sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per il quale l'impresa di assicurazione ha esercitato il diritto di rivalsa nei confronti del contraente, è interamente deducibile. La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020».
2. Dopo il comma 76, è aggiunto il seguente comma:
«76-bis. Le somme versate a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, di categoria ecologica pari o superiore ad Euro III, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati nel corso dell'anno solare successivo ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di 300 euro a veicolo. In tal caso, la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo dall'Agenzia delle entrate, provvede a riversare sulla contabilità speciale 1778 “Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio” le somme necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito delle compensazioni effettuate ai sensi del presente comma.».