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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.01. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/11/2019  [ apri ]
8.01.
inammissibile

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Compensazione della perdita di gettito delle accise nella Regione Friuli-Venezia Giulia, mediante compartecipazione della Regione medesima al gettito erariale sui giochi)

  1. Al fine di compensare la perdita di gettito delle accise sui carburanti e della relativa IVA nella Regione Friuli-Venezia Giulia, derivante dalla sua condizione di regione di confine, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 875-quater aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2019 lo Stato riconosce alla Regione una quota di partecipazione del gettito erariale sui giochi e le scommesse maturato nell'ambito del territorio regionale nel limite di 15 milioni di euro in ragione d'anno.»;
   b) dopo il comma 875-quater aggiungere il seguente: «875-quater. 1. All'articolo 49, comma 1, lettera e), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 sono soppresse le parole: ”delle entrate derivanti dai giochi”».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2020. Al relativo onere si provvede, pari a 15 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal medesimo anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.