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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.02. in VI Commissione in sede referente riferita al C. 2220

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/11/2019  [ apri ]
6.02.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modalità di classamento degli immobili ubicati nei Punti Franchi di Trieste e nelle Zone Economiche Speciali)

  1. All'articolo 1, comma 578, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 sostituire le parole: «A decorrere dal 1o gennaio 2020» con le seguenti: «Anche ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge 27 luglio 2000 n. 212 si chiarisce che».
  2. Alla fine dell'articolo 1, comma 578, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, dopo le parole: «della citata legge n. 84 del 1994» è aggiunto il seguente capoverso: «Anche ai sensi dell'articolo 1 comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si chiarisce che sono parimenti censiti nella categoria E1 i magazzini, le aree scoperte, le infrastrutture stradali e ferroviarie, le banchine, le piattaforme e ogni altra struttura, anche se affidati a privati e a qualunque titolo, a servizio dei traffici, delle attività commerciali e/o di trasformazione delle merci, situati nelle aree di Punto Franco, come individuate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale del 17 luglio 2017 nonché nelle Zone Economiche Speciali di cui al decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2018 n. 12».
  3. All'articolo 1, comma 579, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 sono soppresse le parole: «a decorrere del 1o gennaio 2049».