Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.