Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Irpef e sostituti di imposta)
1. Nell'articolo 19, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso.